Sicurezza sul lavoro e DVR: adempimenti e sanzioni

Sicurezza sul lavoro e DVR: adempimenti e sanzioni

Sicurezza sul lavoro e DVR: adempimenti e sanzioni

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e obbligo di redigere il DVR: sanzioni per le imprese inadempienti.

Dal 1 giugno 2013 il DVRDocumento di Valutazione Rischi è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente. È il Decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, a stabilire che il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

DVR incompleto o assente: sanzioni

Il Documento di Valutazione Rischi – finalizzato a tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale – deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso. L’articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR:

  • Omessa redazione DRV: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro.
  • Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 euro.
  • Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda da 1.000,00 a 2.000,00 euro.

Sanzioni penali

L’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione aumentata da quattro a otto mesi quando a violare l’obbligo sono:

  • Aziende con oltre 200 lavoratori;
  • Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni;
  • Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
  • Centrali termoelettriche;
  • Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268, comma 1, lett. c) e d), derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  • Attività ex titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

Aggiornamento DVR:quando è previsto

Scatta l’obbligo di redigere nuovamente e aggiornare il DVR nei seguenti casi (il  datore di lavoro ha trenta giorni di tempo):

  • Richiesta di accesso a benefici nel caso di particolari assunzioni;
  • Modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • Infortuni significativi.

 Sospensione attività imprenditoriale

Gli ispettori possono prevedere la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni reiterate:

  • Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti;
  • Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione;
  • Mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza;
  • Mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione;
  • Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Sicurezza sul lavoro: ulteriori sanzioni

Le altre sanzioni connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro riguardano:

  • Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro.
  • Mancata consegna del DVR al RLS: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750,00 a 4.000,00 euro.
  • Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro.
  • Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro.
  • Omessa informazione dei lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
  • Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro.
  • Omessa nomina del medico competente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro.
  • Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria: ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 euro.
  • Violazione degli obblighi di informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro, organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio, designazione dei lavoratori addetti alle emergenze e al primo soccorso, informazione circa pericoli gravi e immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli, adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave e immediato, disposizione di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750,00 a 4.000,00 euro.
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