A beneficiare degli interventi formati
vi saranno lavoratori, Rls, Rlst, Rlssp e Rspp. Tra i temi affrontati, l’analisi degli infortuni e dei quasi incidenti, la riorganizzazione dei processi produttivi legata alla trasformazione digitale e le strategie di contrasto ai rischi psicosociali, come stress, mobbing, violenze e molestie
ROMA - Con il nuovo bando pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale e sul sito dell’Istituto, l’Inail mette a disposizione quasi 14 milioni di euro per il finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti tematici destinati ai lavoratori, ai loro rappresentanti per la sicurezza a li
vello aziendale (Rls), territoriale (Rlst) o di sito produttivo (Rlssp), e ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).
Come sottolineato dal presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, si tratta di “un’iniziativa di estrema importanza per favorire un’efficace diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. La formazione costituisce, infatti, un elemento essenziale per orientare i nostri comportamenti nella direzione giusta e per incoraggiare quel cambiamento culturale necessario affinché la prevenzione sia considerata un’opportunità preziosa di sviluppo, crescita, competitività, produttività,tutela della salute e benessere organizzativo". Per l’Inail, prosegue Bettoni, “l’attività formativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro costituisce, dunque, parte integrante del percorso educativo finalizzato al miglioramento delle competenze di lavoratrici e lavoratori, che devono essere in grado di conoscere i rischi, di usare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale, assumendo piena consapevolezza delle proprie mansioni nell’ambito del processo produttivo”.
Dalla costruzione e promozione delle relazioni con tutti i soggetti interni ed esterni all’organizzazione (reti, flussi comunicativi, modalità per proposte e partecipazione) alle tecniche di gestione dell’errore umano, il catalogo degli interventi formativi finanziabili dall’avviso pubblico comprende otto ambiti, alcuni relativi a figure specifiche, altri di contenuto trasversale e rivolti a tutti i destinatari, e definisce standard formativi in termini di obiettivi, contenuti e durata, allo scopo di assicurare la qualità delle proposte e la coerenza tra obiettivi e modalità di realizzazione degli interventi.
Tra i temi oggetto della formazione rientrano lo studio delle problematiche degli ambienti di lavoro e delle situazioni lavorative (analisi di processo, degli infortuni e dei quasi incidenti), la raccolta, elaborazione e registrazione di informazioni relative a tutti i rischi, a scopo valutativo e ambientale, la formulazione di proposte e la partecipazione alle attività di pianificazione e gestione della salute e sicurezza del lavoro in azienda, la conoscenza e gestione dei dispositivi di nuova generazione e delle tecnologie digitali abilitanti, la riorganizzazione dei processi produttivi legata alla trasformazione digitale, l’analisi di stress, mobbing, violenze e molestie sul luogo di lavoro e le strategie per prevenirli.
Le domande di finanziamento potranno essere presentate, singolarmente o in aggregazione, da soggetti formatori già accreditati nella Regione in cui svolgeranno il progetto, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali articolazioni a livello territoriale di quelle già rappresentate a livello nazionale nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, organismi paritetici e, limitatamente ai propri iscritti, ordini e collegi professionali.
Le domande devono riguardare interventi formativi di importo complessivo compreso tra un minimo di 20mila e un massimo di 140mila euro. A ogni progetto ammesso sarà riconosciuto un contributo finanziario, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione erogate, di importo orario predeterminato.Dopo la fase di registrazione dei proponenti, i fondi Inail saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili con procedura telematica a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le attività formative dovranno concludersi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento.
Le norme sulla sicurezza sul lavoro evolvono spesso per garantire la massima tutela di lavoratori e imprese. Purtroppo gli infortuni nei luoghi di lavoro sono spesso riportati dai telegiornali e si tratta di dati davvero allarmanti. E' per questo che bisogna ragionare in continuazione sui modi per offrire salute e sicurezza ai lavoratori. Il decreto legge fiscale ha aggiornato, a fine 2021, le normative sul tema del contenimenti di morti, infortuni e malattie sul lavoro. In particolare, il Governo è intervenuto nel miglioramento del Testo Unico sulla sicurezza, imponendo nuove regole circa la formazione e le attività di vigilanza dell'ispettorato.
Modifiche al Decreto legge 81/08 vigente
Sono 14 gli articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che hanno subito delle modifiche, una piccola riforma che, si spera, darà ottimi risultati. L'attenzione si sofferma sul bisogno di maggiore formazione al fine di prevenire danni e malattie professionali e un sistema più severo di sospensione delle attività.
Sono state previste infatti normative più stringenti circa la formazione dei datori di lavoro e l'aggiornamento, ma anche pene severe per chi assume lavoratori in nero senza pensare alla loro sicurezza. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ottenuto le stesse competenze di vigilanza e ispezione finora delegate alle Aziende Sanitarie Locali.
Le modifiche si sono rese necessarie da un lato per il numero costante di incidenti sul lavoro (di recente ci sono stati gravi episodi come quello accaduto a Torino in cui una gru è crollata, o l'episodio dell'operaio di Catania che ha perso un braccio stritolato da un macchinario lo scorso ottobre), ma anche dai nuovi aggiornamenti sul fronte pandemico. Ora più che mai mantenere dei corretti comportamenti in materia di sicurezza è importante per la tutela dei dipendenti ma anche delle persone che non lavorano in azienda. Vediamo quali sono le nuove norme del 2022 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
I datori di lavoro dovranno formarsi sulla sicurezza sul lavoro
Non più solo compito dei lavoratori, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione o di altre figure coinvolte nella tutela della sicurezza in azienda. Anche i datori di lavoro dovranno ricevere la formazione necessaria per conoscere tutte le disposizioni circa la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La norma è contenuta nell' articolo 37 comma 7 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro viene equiparato al dirigente e al preposto e quindi necessita della dovuta formazione.
Dopotutto, osservando le ultime tragiche notizie circa il numero di morti nell' ambiente di lavoro in Italia è chiaro che la causa principale sia la cattiva informazione degli addetti. La responsabilità parte innanzitutto da chi è a capo dell'azienda, ma anche da chi si deve preoccupare che tutte le regole per contenere il rischio siano rispettate.
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto non devono solo seguire dei corsi di formazione, ma anche di aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Questi avverranno ogni due anni.
Per quanto riguarda la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, bisognerà attendere. Entro il 30 giugno 2022, data in cui è prevista la Conferenza Stato-Regioni, si avranno maggiori informazioni su questi dettagli. In questa occasione, verranno apportate le modifiche previste al Decreto Legislativo 81 2008 e aggiunte anche indicazioni sullo svolgimento della prova finale obbligatoria che verifichi l'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per ora, giunge come assodata la regola secondo cui le lezioni vadano svolte in presenza. Questo perché saranno corredate di prove pratiche riguardanti il corretto uso delle attrezzature e degli impianti aziendali, dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori.
Sarà prevista una verifica finale delle competenze acquisite che si ripeterà ogni due anni.
Cosa si rischia in caso di inadempimento?
Qualora i datori di lavoro non adempiscano all' obbligo di legge circa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un doppio regime sanzionatorio.
I datori di lavoro e i dirigenti rischiano l’arresto da due a quattro mesi e un'ammenda da un minimo di 1.474,21 euro a un massimo di 6.388,23 euro (da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare). Oltre a questo, è prevista anche la sospensione dell' attività. Il provvedimento appena citato sussiste in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute del lavoro.
In particolare, alcuni di questi sono: mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza ed evacuazione, mancanza di dispositivi di protezione individuale.
Decreto Legge fiscale: il lavoro nero
I cambiamenti al Testo Unico non interessano solo l'ambito della salute e sicurezza, ma anche quello del lavoro nero. Si prevede infatti che in caso di presenza di lavoratori irregolari (10% e non più 20% del personale presente in azienda) scatterà la sospensione dell’ attività economica e lavorativa.
Per poter riprendere l’ attività produttiva, l'azienda dovrà scontare le pene , pagare le ammende e mettere in regola i lavoratori, rispettando la legge in materia di salute e sicurezza. Da notare che le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'impresa, nei cinque anni precedenti, abbia già ricevuto un provvedimento di sospensione.
La figura del preposto
Anche i preposti dovranno seguire corsi di formazione adeguati sulla sicurezza sul lavoro e ripeterli con cadenza almeno biennale, come specificato nel nuovo Decreto Legislativo.
Pena se non si rispettano queste normative è l'arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Se prima quindi il preposto non era altro che un lavoratore che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, ora si tratta di una figura fondamentale per il controllo e la gestione delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Nel caso in cui il preposto noti comportamenti e misure non conformi agli articoli del D.Lgs 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è obbligato a intervenire in autonomia per modificare il comportamento non conforme. Può, per esempio, segnalare la presenza di dispositivi di sicurezza non conformi ai suoi superiori o richiamare i dipendenti che non rispettano le normative. Può persino sospendere l'attività lavorativa in caso di pericolo grave (articolo 18 comma 1 lettera f-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate).
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