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Rappresentante sicurezza dei lavoratori territoriali
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.Lgs. 81/08 esercita le competenze del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le Aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il RLST rappresenta direttamente i Lavoratori nei confronti dell’Impresa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro e contribuisce a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. 81/08. Egli viene eletto secondo le modalità di elezione o designazione individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La carica dura 3 anni e il RLST è rinominabile.
Quali sono i compiti del RLST?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza :
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei Lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art 35 del D.Lgs. 81/08;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della Azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la Sicurezza e la Salute durante il lavoro.
Che formazione deve avere il RLST?
In base al D.Lgs. 81/08 l’RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di Salute e Sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. La prescritta formazione del RLST è erogata dall’EN.BIL.GEN., anche attraverso gli EN.BIL.GEN. regionali competenti per territorio.
N.B. L’esercizio del ruolo RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative ex art. 48 comma 8 D.Lgs. 81/2008 e con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Quali doveri ha il RLST?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.