La Pensione INPS non può rientrare nella Flat Tax Pensionati, ma non preclude al Contribuente che la percepisce l’accesso al regime agevolato che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% su redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 280 del 27 agosto 2020 prendendo spunto dai dubbi esposti da un Contribuente che percepisce assegni pensionistici da tre stati diversi.
Il Pensionato, attualmente residente all’estero, è iscritto all’AIRE di Boston dopo aver acquisito la Cittadinanza Italiana in seguito a un matrimonio con un’italiana.
Dal momento che ha svolto la sua carriera lavorativa a cavallo tra Stati Uniti, Belgio e Italia percepisce tre pensioni da tre diversi enti:
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una dalla Social Security Administration americana;
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una dal Service Federal des Pensions Belga;
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una dall’INPS.
Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare della Flat Tax Pensionati, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera dall’art. 24 ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, anche se percepisce la pensione INPS, oltre a quelle di fonte estera.
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riepiloga tutte le regole da seguire per accedere alla Flat Tax Pensionati.
Requisito fondamentale è il trasferimento della residenza dall’estero in uno dei Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, che rientrano nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.