FATTURA ELETTRONICA: LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE VERRANNO APPLICATE DAL 1° GENNAIO 2021

FATTURA ELETTRONICA: LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE VERRANNO APPLICATE DAL 1° GENNAIO 2021

FATTURA ELETTRONICA: LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE VERRANNO APPLICATE DAL 1° GENNAIO 2021

Con il Provvedimento 166579/2020 dello scorso 20 aprile, l’Agenzia proroga il termine di entrata in vigore delle suddette disposizioni a partire dal 1° gennaio 2021, pur dando la possibilità di utilizzare i nuovi tracciati dal 1° ottobre 2020, così dastabilire una sorta di periodo transitorio durante il quale sono ritenuti validi entrambi.

Le modifiche riguardano vari aspetti del tracciato, come ad esempio:

  • l’ampliamento del blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, quali ad esempio, i contributi INPS, Enasarco e Enpam;
  • la previsione di nuovi codici di errore che possono determinare lo scarto delle fatture non conformi.
  • l’eliminazione dell’obbligo di popolare il campo relativo all’importo del bollo, che diventa opzionale;
  • l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;

Le modifiche più importanti riguardano i seguenti campi:

  1. Tipo documento (TD),per il quale sono stati previsti i seguenti nuovi codici:
  • TD16integrazione per acquisti interni
  • TD17integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972
  • TD18 integrazione della fattura del fornitore UE per acquisto intracomunitario di beni
  • TD19integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972
  • TD21 in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello splafonamento
  • TD22 in caso di estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 in caso diestrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del DPR 633/72, quindi fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni o da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio
  • TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del DPR 633/72, quindi fattura differita per operazioni triangolari interne
  • TD26per la cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27in caso di fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
  1. Natura dell’operazione(N):
  • N2 per operazioni non soggette – con l’inserimento di due sottocodici
  • N3 per operazioni non imponibili – con l’inserimento di sei sottocodici
  • N6 per operazioni in reverse charge – con l’inserimento di nove sottocodici.

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